SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
- Regolamento Comunale per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche e di Governo.
(art.41/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 29.01.2013 (art.8)
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 sommario Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.
Art. 47 Sanzioni per casi specifici
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' articolo 22 , comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .