Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato - Comune di Savignano sul Rubicone

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Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Ordinanza N. 20 del 29/10/2019
Oggetto: MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO PRIVATO

 

IL SINDACO


Visti gli artt. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con Regio Decreto 20/12/1928, n. 3298 e successive modifiche;
Vista la Direttiva 88/409 (norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni);
Visti i Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004 (rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari, sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e sulle norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano);
Visto il Regolamento CE 1375/15 del 10/08/2015 (che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni);
Visto il Regolamento CE 1099/2009, art. 10 (relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento);
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);
Vista la Legge Regionale 04/05/1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);
Vista la Legge Regionale 16/05/1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517);
Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112, art. 117 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59);
Vista la DGR n. 1084/2011 approvata con Delibera Assemblea legislativa RER n. 69 del 22/12/2011 (Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dal 01/01/2010);
Vista la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di suini destinati al consumo privato, nel periodo 18 Novembre 2019 – 07 Marzo 2020, da parte del Servizio Sanitario Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, U.O. Sanità animale e Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Cesena, acquisita in data 22/10/2019 col prot. n. 22368;

 

ORDINA

 

ai fini della campagna di macellazione dei suini a domicilio per consumo privato
18 Novembre 2019 – 07 Marzo 2020: 

 

- ai privati che intendono macellare a domicilio i suini per l'esclusivo uso familiare, di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL della Romagna, Via Marino Moretti n. 99, tel 0547352061 – 0547352033 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00, specificando cognome, nome e indirizzo, nonché il giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;
- la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e fino ad un numero massimo di quattro capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario);

- è fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato;

- gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo di idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captativo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;

- è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;

- il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede al prelievo di un campione di muscolo per la ricerca delle trichine, in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate, ma consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);

- che il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'Azienda USL della Romagna sia fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:
- € 9,00 per ogni capo macellato (comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico)

- € 4,50 a visita, quale rimborso forfettario per le spese di trasporto

La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario secondo le indicazioni riportate nella nota debito successivamente inviata a mezzo posta.

- Gli animali macellati dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria entro l'orario concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del servizio ispettivo nell'arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive e nei pomeriggi pomeriggio;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art.16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa a € 1549,00 a € 9296,00; violazione art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 3000,00) e nel caso ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

 

La presente dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio fino al 07 Marzo 2020.

 

Il Sindaco
Filippo Giovannini
(Documento firmato digitalmente)