Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato - Comune di Savignano sul Rubicone

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Macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo privato

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena


ORDINANZA
NUMERO 22 DEL 10/11/2020
OGGETTO: MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO PRIVATO


IL SINDACO


Visti gli art. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con Regio Decreto 20-12-1928, n° 3298 e successive modifiche;
Vista la Direttiva 88/409 (norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni);
Visti i Regolamenti CE 852/2004 853/2004 (rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari, sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);
Visto Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n.2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
Visto il Regolamento CE 1375/15 del 10-08-2015 (che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni );
Visto il Regolamento CE 1099/2009, art 10; (relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento );
Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale );
Vista la Legge Regionale 04.05.1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica );
Vista la Legge Regionale 16.05.1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517 );
Visto il D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 117 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,n. 59 );
Vista la DGR n. 1084/2011 approvata con delibera Assemblea legislativa RER n. 69 del 22/12/2011 (Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/01/2010);
Visto il Regolamento Comunale D’Igiene Veterinaria, ove approvato;
Vista la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di suini destinati al consumo privato, nel periodo 16 novembre 2020 – 27 marzo 2021 , della U.O. Igiene Alimenti di Origine
Animale - Cesena, acquisita in data 28 Ottobre 2020 col prot. n. 21024;


ORDINA


 Ai fini della campagna di macellazione dei suini a domicilio per consumo privato
16 Novembre 2020 al 27 marzo 2021;

 ai privati che intendono macellare a domicilio i suini per l’esclusivo uso familiare, di presentare
domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, dell’Azienda U.S.L.
della Romagna) tel. 0547352061 - 0547352033 specificando cognome, nome e indirizzo ,
nonché il giorno, ora e il luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 2 giorni lavorativi
prima della data di macellazione, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria ;

 la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un
numero massimo di quattro capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (banca
dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario).;

 e’ fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate
esclusivamente per consumo privato ;

 gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ,ai
sensi dell’art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante
l’abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la
responsabilità ed il controllo dello stesso, i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le
operazioni necessarie, con l’utilizzo d’idonei mezzi di stordimento ( pistola a proiettile captivo o
apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all’abbattimento deve seguire l’immediata
recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere
conservati in buone condizioni d’igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione.

è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima
dell’avvenuta visita sanitaria;

 Il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede al prelievo di un campione di
muscolo per la ricerca delle trichine, in attesa dell’esito dell’esame trichinoscopico
effettuato presso la sezione di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni
possono essere lavorate, ma consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario
informerà l’utente dell’esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48
ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);

che il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell’Azienda U.S.L. della Romagna
sia fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:
 € 9,00 per ogni capo macellato ( comprensivo dell’esame trichinoscopico presso Istituto
Zooprofilattico) ;
 € 4,50 a visita , quale rimborso forfettario per le spese di trasporto
La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario secondo le
indicazioni riportate nella nota debito successivamente inviata a mezzo posta.
 Gli animali macellati dovranno essere pronti per l’ispezione veterinaria entro l‘orario concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del
servizio ispettivo nell’arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo
successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive e nei pomeriggi
prefestivi. All’arrivo del veterinario è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di
almeno un metro e di indossare la mascherina;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno
punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell’art. 16
comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00 ; violazione Art.
10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1000.00 a € 3000,00) e nel
caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale.

La presente dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio fino al 27 Marzo 2021.

Il Sindaco
Filippo Giovannini
(Documento firmato digitalmente)